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Imposte e tasse 10 Ottobre 2019

Documenti allegati al ricorso nell'istanza di mediazione

Sono passati 8 anni dall'introduzione di questo istituto nel processo tributario e la Cassazione torna a occuparsi delle eccezioni di inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro è obbligatorio passare preventivamente dalla fase del reclamo/mediazione, a pena di improcedibilità del ricorso stesso. L'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, nella sua stesura originaria, al comma 6, faceva espresso rinvio all'art. 22, c. 4, ove vengono previste le modalità per il deposito del fascicolo all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, citando, tra l'altro, anche i documenti che si intende produrre. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 19.03.2012, n. 9/E (la prima circolare dopo l'avvento del nuovo istituto deflattivo), dedicava un apposito paragrafo ai documenti da allegare all'istanza e faceva passare per obbligatoria (o quanto meno opportuna) la produzione dei documenti unitamente al reclamo, interpretando che il ricorso depositato successivamente in Commissione tributaria dovesse essere identico a quello notificato all'Ufficio fiscale, anche nella documentazione allegata. Si era perciò diffusa la consuetudine di notificare all'Agenzia delle Entrate il ricorso ex art. 17-bis, unitamente ai documenti che il ricorrente avrebbe successivamente prodotto al momento della costituzione in giudizio. Il citato provvedimento di prassi adduceva le seguenti motivazioni: “È evidente come il testuale richiamo all'applicabilità dell'art. 22, c. 4 D.Lgs. 546/1992 realizza le condizioni necessarie acché il nuovo...

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