HomepageFiscoIVADocumento riepilogativo per fatture sotto 300 euro
IVA
11 Agosto 2026
Documento riepilogativo per fatture sotto 300 euro
La facoltà di accorpare le fatture di importo non superiore a 300 euro ai fini contabili è ancora prevista dall’ordinamento, ma non sostituisce gli adempimenti elettronici.
La facoltà di registrare in forma cumulativa le fatture di importo unitario non superiore a 300 euro continua a costituire, anche nel 2026, una semplificazione contabile ancora valida, sebbene di ambito applicativo ormai circoscritto. Il riferimento normativo è l’art. 6 D.P.R. 695/1996, che consente di annotare in un unico documento riepilogativo le fatture emesse o ricevute, purché il singolo importo non ecceda la soglia prevista di 300 euro.La semplificazione riguarda esclusivamente la registrazione contabile e non incide né sulla formazione della fattura né sugli obblighi di conservazione. Ne consegue che il cliente o committente continua a ricevere la singola fattura, mentre il documento riepilogativo assolve una funzione interna di accorpamento ai fini dei registri Iva. La fattura originaria resta quindi pienamente rilevante e deve essere conservata unitamente al riepilogo.Per le fatture emesse di importo unitario non superiore a 300 euro, è consentito annotare, in luogo delle singole operazioni, un documento riepilogativo da registrare entro il termine di cui all’art. 23 D.P.R. 633/1972, con indicazione dei numeri delle fatture aggregate, dell’ammontare complessivo imponibile e dell’imposta, distinti per aliquota, e con riferimento al medesimo mese di effettuazione. Per le fatture ricevute, l’annotazione cumulativa è parimenti ammessa, con indicazione dei numeri di protocollo attribuiti e dei dati economici distinti per aliquota; la prassi consente...