La Cassazione chiarisce i profili di responsabilità solidale del rappresentante indiretto, ai fini della corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, avente a oggetto le operazioni di importazione di merci assoggettati alla normativa doganale. Si tratta nello specifico dell’ordinanza 3.08.2023, n. 23661.
Gli Ermellini precisano che, da un lato, secondo un consolidato orientamento interpretativo, il rappresentante indiretto può essere chiamato a rispondere in via solidale con l’importatore del pagamento dell'Iva all'importazione, avendo presentato a suo nome la dichiarazione doganale e dovendo ricomprendersi tale obbligazione tra gli oneri doganali, ancorché non classificabile come "diritto di confine"; dall’altro lato, va accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il fatto dell’importazione, che ne è il presupposto impositivo.
Si tratta di una conclusione basata su una serie di interventi giurisprudenziali, esposti da parte della giurisprudenza di legittimità, le cui conclusioni devono essere necessariamente riviste, in ottemperanza degli interventi espressi da parte della giurisprudenza unionale.
Nel rivedere la pregressa presa di posizione della giurisprudenza di legittimità viene effettuato un espresso richiamo a una recente ricostruzione della fattispecie giuridica in base alla quale è stata posta in rilievo la contrarietà delle suddette...