Conteggi per la domanda del fondo perduto forfetari
La relazione tecnica al Decreto Sostegni: anche in questo caso si deve rilevare il calo di fatturato.
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La relazione tecnica all’art. 1 del Decreto Sostegni stabilisce che il contributo a fondo perduto è da calcolare sulla base del fatturato anche per i contribuenti forfetari ex art. 1, c. 54, L. 190/2014.
E’ da ritenere applicabile la regola generale nel caso di partite Iva già aperte nel 2019, facendo riferimento all’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi in ciascuno dei 2 anni 2019 e 2020. Non rileva il fatto che i forfetari siano esentati dall’obbligo di fattura elettronica.
Conteggio - Ai fini del conteggi per il calcolo del contributo previsto dal Decreto Sostegni, deve essere confrontato l’importo delle fatture emesse per ciascuno dei 2 anni: il dato del 2019 e il corrispondente dato relativo all’anno 2020. Si considera la data di emissione della fattura, non la data d'incasso.
Esempio - Se il forfettario ha emesso la fattura il 30.12.2020 e l’incasso è avvenuto il 2.01.2021, l’importo andrà considerato nell’ammontare medio relativo al 2020.
Nuove attività - L’attività iniziata successivamente al 1.01.2020 non dispone della base di calcolo per effettuare il raffronto tra i 2 anni: in tal caso il contributo del forfetario sarà di € 1.000, come previsto dall’art. 1, c. 6, D.L. 41/2021.
Enti non commerciali - Le stesse regole si applicano agli enti non commerciali titolari di partita Iva.