Con il comunicato stampa 21.04.2023, n. 68 il MEF ha avvisato che viene concesso più tempo per presentare domanda di rottamazione: fino al 30.06.2023.
Di conseguenza, traslano anche gli altri termini:
Di conseguenza, traslano anche gli altri termini:
- 30.09.2023 al posto del 30.06.2023, il termine per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per rispondere con un accoglimento o un diniego della domanda;
- 31.10.2023 al posto del 31.07.2023, il termine per il pagamento della prima o dell’unica rata.
Questo differimento dei termini comporta la possibilità di presentare la domanda per aderire alla definizione agevolata anche prima del nuovo termine, con l’effetto che, al momento della presentazione della domanda, si ottiene il rilascio di un DURC positivo che resta valido, quindi, fino al 31.10.2023 (al posto del 31.07.2023), data del versamento della prima o unica rata, al mancato versamento della quale il DURC può essere annullato.
Viene quindi concesso un maggior lasso temporale per essere considerati “adempimenti”, ossia non più fino alla fine di luglio 2023 ma fino alla fine di ottobre 2023, a meno che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non rilasci un esito di diniego a fine settembre 2023, in tal caso il termine decadrebbe in tal momento.
Se dovesse verificarsi un ritardo nel versamento della prima o unica rata non superiore a 5 giorni, la rottamazione resterebbe in essere, viceversa la definizione non produrrebbe effetti e riprenderebbero a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (art. 1, c. 244 della legge di Bilancio 2023).
Si ricorda che nella domanda occorre anche indicare il numero di rate che si intende richiedere.
Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione-quater non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al 30.09.2023 per avere una comunicazione di:
Viene quindi concesso un maggior lasso temporale per essere considerati “adempimenti”, ossia non più fino alla fine di luglio 2023 ma fino alla fine di ottobre 2023, a meno che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non rilasci un esito di diniego a fine settembre 2023, in tal caso il termine decadrebbe in tal momento.
Se dovesse verificarsi un ritardo nel versamento della prima o unica rata non superiore a 5 giorni, la rottamazione resterebbe in essere, viceversa la definizione non produrrebbe effetti e riprenderebbero a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (art. 1, c. 244 della legge di Bilancio 2023).
Si ricorda che nella domanda occorre anche indicare il numero di rate che si intende richiedere.
Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione-quater non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al 30.09.2023 per avere una comunicazione di:
- accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale prescelta, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
Per pagare è possibile utilizzare diversi canali:
- sito istituzionale;
- App EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat.
Quindi, riepilogando i nuovi termini:
- 30.06.2023 presentazione della domanda di rottamazione;
- 30.09.2023 risposta di Agenzia riscossione di accoglimento o diniego;
- 31.10.2023 pagamento della prima o unica rata.
