La Cassazione ha affermato che l’istanza di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce come effetto diretto quello di interrompere la prescrizione del credito, con effetti permanenti sin dalla proposizione della domanda, fino alla chiusura della stessa procedura concorsuale, i cui effetti solo successivamente possono essere fatti valere nei confronti del debitore eventualmente tornato in bonis. Si verifica, pertanto, la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione (si veda Cass. Civ. Sez. V, sent. 9.06.2023, n. 16415).
La questione descritta attiene all'efficacia extraconcorsuale della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento nei confronti del debitore dichiarato fallito, soprattutto con riferimento all’evenienza in cui questi sia tornato in bonis.
Si tratta di una forma di efficacia rilevante, sia ai fini dell'interruzione della prescrizione, sia ai fini dell'efficacia permanente della sospensione del decorso della prescrizione stessa, che perdura fino alla data di chiusura della procedura concorsuale. Ci si trova, in pratica, al cospetto di una decisione idonea a salvaguardare l'interesse del creditore alla conservazione degli effetti, conseguenti alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, generatisi all'interno della procedura concorsuale e invocati successivamente nei confronti del debitore tornato in bonis.
In pratica, la domanda di ammissione al passivo comporta l'effetto...