Il D.L. 51/2023 ha differito il termine per presentare la domanda di definizione agevolata (rottamazione-quater) al 30.06.2023, rispetto al precedente 30.04.2023.
Per gli alluvionati il D.L. 61/2023 (Decreto Alluvioni) ha ulteriormente posticipato tale termine al 30.09.2023. Gli alluvionati beneficiari di tale ulteriore proroga sono i soggetti che alla data dell’1.05.2023 avevano la residenza o la sede legale nei territori di alcune zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana di cui all’allegato del decreto (es. Bologna, Imola, Forlì, Cesena, Cervia, Fano, Pesaro, Urbino, Firenzuola, ecc.). Nonché il termine di risposta dell’Agenzia passa dal 30.09.2023 al 31.12.2023 e il pagamento della prima rata dal 31.10.2023 al 31.01.2024.
Per le zone non interessate dalle alluvioni, si riepilogano le scadenze:
Per gli alluvionati il D.L. 61/2023 (Decreto Alluvioni) ha ulteriormente posticipato tale termine al 30.09.2023. Gli alluvionati beneficiari di tale ulteriore proroga sono i soggetti che alla data dell’1.05.2023 avevano la residenza o la sede legale nei territori di alcune zone di Emilia Romagna, Marche e Toscana di cui all’allegato del decreto (es. Bologna, Imola, Forlì, Cesena, Cervia, Fano, Pesaro, Urbino, Firenzuola, ecc.). Nonché il termine di risposta dell’Agenzia passa dal 30.09.2023 al 31.12.2023 e il pagamento della prima rata dal 31.10.2023 al 31.01.2024.
Per le zone non interessate dalle alluvioni, si riepilogano le scadenze:
- 30.06.2023 termine per presentare la domanda di rottamazione;
- 30.09.2023 termine per Agenzia Riscossione per rispondere con un accoglimento o un diniego della domanda;
- 31.10.2023 termine per il pagamento della prima o dell’unica rata.
Si ricorda che sono rottamabili i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 e la misura prevede la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Se dovesse verificarsi un ritardo non superiore a 5 giorni nel versamento della prima o unica rata, la rottamazione resterebbe in essere, viceversa la definizione non produrrebbe effetti e riprenderebbero a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (art. 1, c. 244 della legge di Bilancio 2023).
Si ricorda che nella domanda occorre anche indicare il numero di rate che si intende richiedere.
Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al 30.09.2023 per avere una comunicazione di:
Se dovesse verificarsi un ritardo non superiore a 5 giorni nel versamento della prima o unica rata, la rottamazione resterebbe in essere, viceversa la definizione non produrrebbe effetti e riprenderebbero a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (art. 1, c. 244 della legge di Bilancio 2023).
Si ricorda che nella domanda occorre anche indicare il numero di rate che si intende richiedere.
Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al 30.09.2023 per avere una comunicazione di:
- accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale prescelta, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
Per pagare è possibile utilizzare diversi canali:
- sito istituzionale;
- App EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e Postamat.
