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Imposte e tasse 03 Novembre 2021

Domanda Unica pagamento anticipo PAC

Dal 16.10.2021 pagamenti diretti fino al 70% nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I° del Reg. (UE) n. 1307/2013 per le istanze presentate nel 2021.

L’art. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1295, in deroga all’art. 75, paragrafo 1, c. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che ciascuno Stato membro può versare agli agricoltori, a decorrere dal 16.10.2021, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I° del Reg. (UE) n. 1307/2013 per le domande presentate nel 2021.
L’erogazione degli anticipi è subordinata alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Rientrano nell’elenco sopra citato le seguenti misure:
  • regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo III, capo I;
  • pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo V;
  • qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo III, capo II;
  • il pagamento della misura relativa alla barbabietola da zucchero di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo IV per la quale gli Organismi pagatori hanno completato, a livello nazionale, le verifiche di ammissibilità.
Dal pagamento anticipato restano esclusi, ad eccezione della misura relativa alla barbabietola da zucchero, i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo IV e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al D.M. 7.06.2018, n. 5465 - Titolo III, Capo III, atteso che l’esatta determinazione degli importi erogabili per i suddetti regimi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo di spesa.
È possibile erogare l’anticipo solo se le verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono state ultimate.

Considerato che l’anticipo è fissato al 70% del pagamento di base e al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l’importo deve essere calcolato tenendo conto dell’art. 19-bis del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l’altro, per il regime di pagamento di base e il regime per i piccoli agricoltori.
Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
Si rammenta inoltre che il requisito di agricoltore in attività costituisce un requisito di ammissibilità della domanda unica e del pagamento. Nella circolare AGEA 20.12.2018, n. 2018.99157 sono riportate le scadenze entro le quali eseguire le istruttorie in ragione dei diversi procedimenti amministrativi.