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Imposte e tasse 02 Dicembre 2020

Domande fino al 14.01 per il bonus centri storici

Il contributo a fondo perduto in favore dei negozi introdotto dall'art. 59 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020).

Il bonus centri storici consiste in un contributo ai soggetti esercenti attività di vendita di beni/servizi al pubblico. Non essendoci una previsione specifica per gli ATECO oggetto del provvedimento, occorre fare riferimento all'attività di vendita al dettaglio di beni in cui possono rientrare i negozi di qualsiasi genere (alimentare, abbigliamento, oggettistica), nonché alle altre attività che offrono servizi direttamente alla clientela, quali possono essere i servizi alla persona dei centri estetici, servizi di ristorazione, ecc. A conferma di ciò, tale misura non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58, ossia il Fondo Ristorazione. Il raggio dei beneficiari, pertanto, è molto ampio per quanto riguarda l'attività esercitata, tuttavia relegato alle zone A (o equipollenti) dei Comuni capoluogo di Provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione ISTAT, hanno registrato presenze turistiche di cittadini esteri 3 volte superiore rispetto a residenti del Comune (per i Comuni capoluogo di Provincia), o pari o superiore a quello dei residenti per i Comuni capoluogo di città metropolitana. Nello specifico, spetta ai “negozi” di queste città: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari,...

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