Il sistema tributario italiano favorisce il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. A tal fine l'art. 3, c. 4-ter del TUS sancisce un'esenzione dall'imposta di successione e donazione per taluni trasferimenti di azienda e di partecipazioni di controllo, allorché i beneficiari continuino l'attività d'impresa o mantengano il controllo della partecipazione di controllo per almeno 5 anni.
Con la circolare 3/E/2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi del trasferimento di quote o di azioni, l'esenzione spetta solo per il trasferimento di partecipazioni che consentano ai beneficiari di acquisire o incrementare il controllo di diritto di cui all'art. 2359 C.C., ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Nel caso di più beneficiari, il frazionamento della partecipazione non consentirebbe a nessun beneficiario di ottenere la maggioranza dei voti. Per evitare ciò, l'Agenzia ha riconosciuto la possibilità di effettuare la donazione della partecipazione in comproprietà tra i familiari beneficiari, alla condizione che i relativi diritti siano esercitati mediante un rappresentante comune.
Nel recente interpello 38/2020, l'Agenzia delle Entrate si occupa di un caso che introduce un'ulteriore variabile. La domanda, infatti, riguarda una vicenda in cui non è la piena proprietà della partecipazione a essere ceduta, bensì solo la nuda proprietà.
La questione è interessante in quanto con la donazione della nuda proprietà, il donante conserva l'usufrutto a vita sulla partecipazione. In questo modo i diritti patrimoniali e in particolare i dividendi continuano ad affluire allo stesso donante in vita. A una prima analisi si potrebbe pensare che anche il diritto di voto spetti al donante-usufruttario, impedendo di maturare la condizione del controllo di diritto in capo ai donatari. L'assenza del controllo, come ricordato, preclude l'esenzione. Senonché, osservano gli interpellanti, l'art. 2352, c. 1, C.C. prevede che tale diritto di voto spetti all'usufruttario, ma ammette la convenzione contraria. Il caso descritto nell'interpello prevede un accordo dove, in deroga all'art. 2352, il diritto di voto spetterà alla comunione dei donatari che lo eserciterà mediante rappresentante comune, impegnandosi a mantenere la nuda proprietà per almeno 5 anni.
Ebbene, l'Agenzia riconosce che la situazione descritta è pienamente conforme ai requisiti previsti dalla norma per ottenere l'esenzione da imposta di donazione. In questo modo si costruisce utilmente una struttura dove il padre conserva il diritto a prelevare i dividendi dalla società e verosimilmente a esercitare una certa influenza sulla gestione, mentre i figli subentrano da subito nel controllo della società quando il padre è ancora in vita. Situazione indubbiamente genuina in quanto fedele alla finalità della norma, che è appunto quella di favorire il passaggio generazionale.
