Dalla semplice lettura dell'art. 119, c. 5 D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, la detrazione Irpef disposta dall'art. 16-bis, c. 1 del Tuir per gli interventi di recupero edilizio, spetta nella misura del 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, limitatamente alle spese sostenute dallo scorso 1.07 al 31.12.2021. L'intervento, come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate (circ. 24/E/2020, par. 2.2.2), beneficia del 110% soltanto se è stato eseguito congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismica che consentono di beneficiare della detrazione al 110%; di fatto, uno degli interventi di cui all'art. 119, cc. 1 e 4 D.L. 34/2020.
L'aliquota maggiorata spetta per interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati dal condomìnio, dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui art. 10 D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 L. 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province...