Dalla lettura combinata delle disposizioni dell'art. 1, c. 220 L. 27.12.2019, n. 160 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate 14.02.2020, n. 2/E si ricava la presenza di una duplicazione dei controlli sul bonus facciate. In linea di massima è possibile dunque affermare che la prima tipologia di verifiche fiscali che riguarderanno la nuova agevolazione sarà improntata sulla falsariga di quanto già avviene per i bonus sulle ristrutturazioni edilizie. La seconda tipologia di controlli fiscali si applicherà invece nelle ipotesi in cui il bonus facciate assuma anche rilevanza termica e ricalcherà le verifiche relative agli interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus).
Il differente livello dei controlli fiscali sulla nuova detrazione è espressamente previsto nell'ultimo capoverso del comma 220 della legge di Bilancio 2020 che, subito dopo aver previsto la possibile variante costituita dal c.d. bonus facciate a rilevanza termica, prevede espressamente che ai fini delle verifiche e dei controlli sull'utilizzo dell'agevolazione, si applichi l'art. 14, cc. 3-bis e 3-ter D.L. 63/2013.
Le disposizioni richiamate riguardano infatti gli specifici controlli sulle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica che verranno estesi anche agli interventi del bonus facciate influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
Il richiamo normativo di cui sopra farà sì che anche per il nuovo bonus sarà l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) il soggetto incaricato di ricevere le richieste di detrazione e di elaborare le informazioni contenute, trasferendole in un'apposita relazione messa poi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.
Sempre in virtù dei richiami normativi di cui sopra, l'Enea potrà eseguire anche dei controlli a campione, sia documentali che in loco, la cui finalità sarà quella di accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al nuovo beneficio fiscale introdotto, per il solo anno 2020, dalla legge di Bilancio. Oltre a tali specifici controlli, restano ovviamente applicabili tutte le attività di verifica, anche di natura documentale, che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate potranno effettuare al fine di verificare la spettanza dell'agevolazione e il suo corretto utilizzo. Del resto, che l'Amministrazione Finanziaria proceda a controlli specifici sul nuovo bonus facciate è del tutto legittimo, tenuto anche conto che si tratta di un'agevolazione consistente, pari al 90% delle spese sostenute senza alcun tetto massimo.
In relazione alle attività di accertamento è opportuno segnalare un recente documento della Direzione centrale entrate della Guardia di Finanza, dedicato ai risultati di una serie di attività ispettive svolte dai reparti operativi finalizzate proprio al contrasto dei fenomeni evasivi connessi ai settori delle ristrutturazioni edilizie o agli interventi di riqualificazione energetica.
