Lo status di socio di società di capitali (nello specifico una start-up) è compatibile con l’esercizio dell’attività professionale nel caso in cui l’amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all’iscritto. Laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisce con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione: ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’impresa sociale, vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio.
Questo è quanto si legge nel Pronto ordini PO 202/2021 del 18.10.2021 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con il quesito formulato il 21.10.2021, l’Ordine di Alessandria chiede di sapere se incorre in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritta nella sez. A dell’Albo che assume la qualità di socio lavoratore di una start-up innovativa.
Con riguardo al quesito...