Le società di capitali e gli enti dotati di personalità giuridica dovranno infatti comunicare entro il 11.12.2023 i dati relativi ai loro titolari effettivi all’apposita sezione del Registro delle Imprese, mentre entro il 30.11.2023, gli stessi dati dovranno essere inseriti nell’apposito prospetto di cui al rigo RU150 del modello Redditi SC 2023.
In assenza di variazioni in relazione al titolare effettivo o ai titolari effettivi, queste due comunicazioni, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, costituiranno, a tutti gli effetti, una vera e propria duplicazione degli stessi dati a 2 soggetti diversi. Il tutto con evidente violazione di diverse norme previste nel nostro ordinamento che, a titolo di rafforzativo, l’art. 2 L. 111/2023 (delega per la riforma fiscale) ha ribadito espressamente. Tale disposizione prevede infatti “il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione Finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso”.
Ciò premesso alcune precisazioni si impongono.
L’obbligo di inserire i dati del titolare effettivo nei modelli Redditi non si limita alle sole società di capitali, ma riguarda anche altre tipologie di contribuenti (società di persone in primis). I dati del titolare effettivo nelle dichiarazioni dei redditi devono inoltre essere inseriti soltanto nel caso in cui il contribuente, nel triennio 2020-2022, abbia usufruito di uno o...