Una società, a causa di un'anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 aveva erroneamente trasmesso tramite il Sistema di Interscambio diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti Iva. Lo SdI non era stato in grado di intercettare e impedire il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in modalità cartacea. La società chiedeva chiarimenti sulle modalità procedurali da seguire per sanare l'errore, in particolare se potesse trovare applicazione l'art. 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dettato in materia di note di variazione in diminuzione Iva. Unicamente nel caso di fatture di anni precedenti al 2019 inviate erroneamente, è necessario emettere una nota di variazione Iva. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 7.10.2019, n. 395.
Il documento richiama la disciplina normativa secondo cui lo SdI, obbligatorio dal 1.01.2019 per l'emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli, propedeutici all'inoltro del documento al destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file, che non viene inoltrato al destinatario. In particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura trasmessa in precedenza.
Nel caso prospettato dall'istante, tuttavia, lo SdI non poteva intercettare ed impedire l'errore consistente nel nuovo invio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica. In tale evenienza, per sanare l'errore l'Agenzia delle Entrate ammette l'applicazione dell'art. 26, cc. 2 e 3, D.P.R. 633/1972.
Nella richiesta di interpello, l'errore del contribuente si può certamente ricondurre, nell'accezione ministeriale, alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione"; quindi, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, la società è legittimata a emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972, riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".
Alla società istante, infine, la risposta all'interpello affidava il compito di informare i destinatari dei duplicati delle fatture in relazione alle quali non avevano detratto l'Iva e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute rimanevano estranee alla partecipazione della liquidazione periodica né potevano essere annotate in contabilità, salvo l'obbligo di conservazione del documento ricevuto.
