RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 09 Ottobre 2019

Duplice rapporto di lavoro e applicazione del regime forfetario

Con la risposta 23.04.2019, n. 116 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata della modifica recata alle cause ostative all'applicazione del regime forfetario dalla L. 30.12.2018, n. 145, in particolare all'art. 1, c. 57, d-bis.

La disposizione in esame stabilisce che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche “la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”. Il quesito è stato posto da una contribuente, esercente attività professionale di medico chirurgo con reddito di lavoro autonomo e attività di “Continuità Assistenziale”, dalla quale deriva reddito di lavoro dipendente, nei confronti del medesimo datore di lavoro (Azienda USL). Nel chiarire se a tale fattispecie doveva o meno applicarsi la causa ostativa di cui alla lettera d-bis), l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento al c.d. “periodo di sorveglianza”, cioè quell'arco temporale di 2 periodi d'imposta durante il quale il contribuente ha intrattenuto rapporti di lavoro con il datore di lavoro nei confronti del quale attualmente pone in essere una prestazione. Al fine di evitare artificiose trasformazioni del rapporto di lavoro per poter usufruire del regime agevolato, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.