Durata dell’incarico dell’organo di controllo negli ETS
A differenza di quanto previsto dal Codice Civile per le società, il Codice del Terzo settore non determina questi aspetti. Si esaminano quindi alcune soluzioni alle problematiche che si possono presentare.
Il Codice del Terzo settore fa spesso rinvio alla normativa del Codice Civile per disciplinare alcuni istituti strategici della riforma, sia pure inserendo la clausola “in quanto compatibili”. L’art. 2400 c.c. prevede che la durata dell’organo di controllo è di 3 anni e scade con l’approvazione del 3° bilancio d’esercizio della società.
Inoltre i componenti degli organi di controllo non sono revocabili, a meno che sussista una specifica e motivata giusta causa.
Negli enti del Terzo settore, in materia di organo di controllo manca un diretto rinvio alla norma sopra riportata: è lo statuto che potrà integrare tale previsione o disporre in merito, direttamente o indirettamente tramite rinvio alla citata norma.
Notiamo anzitutto che, di fatto, nelle associazioni e nelle fondazioni non è raro che la durata in carica degli organi sociali sia 4 o 5 anni. L’art. 25, c. 1, lett. a) e b) del CTS stabilisce che l’assemblea o organo di indirizzo per le fondazioni provvedano ai seguenti atti:
nominare e revocare i componenti degli organi sociali (consiglio di amministrazione, consiglio direttivo e organo di controllo);
nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
Tuttavia, non viene stabilita la durata dell’incarico. Alcuni passaggi della normativa vanno però tenuti presenti in rapporto sia alla durata, sia al funzionamento...