Il contratto d’affitto di fondo rustico presenta specifiche caratteristiche di durata e decorrenza diverse dagli altri contratti d’affitto di immobili.
È importante premettere che il fondo rustico, secondo quanto previsto dall’art. 2135 c.c., può essere definito come il terreno destinato all’esercizio di un’attività agricola. In questo scenario, si configura lo specifico contratto d’affitto di fondo rustico, la cui normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 1615-1652 c.c. e dalle Leggi speciali (L. 12.06.1962, n. 567, L. 22.07.1966, n. 606, L. 11.02.1971, n. 11, L. 3.05.1982, n. 203).
La durata minima legale del contratto d’affitto è di 15 anni. La durata massima, invece, non viene specificata, trovando comunque essa un limite negli artt. 1573 (durata massima pari a 30 anni) e 1629 (durata massima di 99 anni per i fondi destinati al rimboschimento) c.c.
Va precisato e sottolineato che la durata viene ridotta a 6 anni per il cosiddetto affitto particellare, una forma di locazione in cui un immobile viene suddiviso in diverse parti, o particelle, e ogni parte viene affittata separatamente. Nello specifico, tale tipologia contrattuale ha ad oggetto terreni individuati dalle Regioni all’interno di zone dichiarate montane ed è contraddistinta da aziende agricole costituenti unità produttive insufficienti di per sé stesse, in base alle definizioni dell’art. 31 L. 203/1982.
Si evidenzia che possono essere stipulati anche contratti di affitto di durata inferiore a quella legale, purché almeno di 6 anni,...