La Commissione Europea ha aggiornato la guida operativa sui nuovi oneri applicabili alle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE. Il documento, nella versione del 5.10.2026, approfondisce il dazio temporaneo di 3 euro, in vigore dal 1.07.2026, fornendo alcuni chiarimenti ulteriori sulla Union handling fee (UHF), ossia il contributo di 2 euro previsto dal prossimo 1.11.2026.
Si ricorda che il dazio di 3 euro, introdotto dal regolamento (UE) 2026/382 in sostituzione della precedente franchigia doganale, riguarda le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. L’importo non si applica a ciascun prodotto fisicamente contenuto nel pacco, ma alle singole voci individuate secondo la classificazione tariffaria utilizzata nella dichiarazione doganale. Pertanto, una spedizione comprendente più articoli appartenenti alla medesima voce può scontare un solo dazio di 3 euro, mentre prodotti classificati diversamente comportano più addebiti: tale misura transitoria è prevista fino al 1.07.2028.
Diversa è la natura della UHF, disciplinata dall’art. 20 del nuovo Codice doganale dell’Unione (regolamento (UE) 2026/2108). Si tratta di un contributo destinato a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali per l’esame dei dati, l’analisi dei rischi e i controlli sulle merci. Pur seguendo un criterio di calcolo per voce analogo a quello del dazio temporaneo, il contributo si applica alle vendite a distanza indipendentemente dal valore della spedizione, quindi anche oltre la soglia di 150 euro. Inoltre, a differenza del precedente, non ha carattere temporaneo.
Con l’ultimo aggiornamento della guida viene fornito un chiarimento rilevante in merito al trattamento Iva della nuova commissione: la UHF, pur costituendo il corrispettivo di un’attività svolta dall’autorità pubblica, assume natura di spesa accessoria alla cessione e, pertanto, concorre alla formazione della base imponibile Iva, secondo gli artt. 73, 78 e 86 della direttiva 2006/112/CE.
Le modalità applicative dipendono dal regime utilizzato. Nel regime IOSS, il dazio di 3 euro non concorre alla base imponibile Iva, poiché l’obbligazione doganale sorge successivamente al momento di effettuazione della vendita. Diverso è il trattamento della handling fee: pur non essendo soggetta a Iva all’importazione, la commissione concorre all’imponibile della cessione qualora venga addebitata al consumatore al momento dell’acquisto, come espressamente chiarito dalla guida. Nei regimi speciali di importazione e nella procedura ordinaria, invece, la UHF entra nella base imponibile dell’Iva dovuta all’importazione.
La guida affronta anche la gestione dei resi, evidenziando una differenza significativa tra i 2 oneri. La UHF, una volta accettata la dichiarazione doganale, non è rimborsabile, anche qualora la merce non venga successivamente svincolata o la dichiarazione sia invalidata. Per il dazio temporaneo di 3 euro, invece, il reso non consente più di utilizzare la procedura semplificata di invalidamento della dichiarazione, ferma restando l’applicabilità delle ordinarie disposizioni sul rimborso dei dazi.
Per gli operatori dell’e-commerce diventa quindi essenziale adeguare i sistemi di determinazione dei costi e di gestione dell’Iva, distinguendo gli importi dovuti in dogana da quelli eventualmente riaddebitati al cliente. La corretta classificazione delle merci, la scelta del regime Iva e la gestione dei resi incidono direttamente sul costo effettivo delle operazioni.
