RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 05 Luglio 2019

E-commerce indiretto esonerato dall'invio telematico dei corrispettivi


Come ormai ben noto, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, di cui all'art. 22 D.P.R 633/1972, saranno obbligati dal 1.01.2020 alla memorizzazione elettronica e all'invio telematico dei corrispettivi; la decorrenza dell'obbligo è anticipata al 1.07.2019 per coloro che hanno realizzato nel 2018 un volume di affari ai fini IVA superiore a Euro 400.000,00. Tuttavia, l'art. 2 D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di specifici esoneri, demandandone l'individuazione ad appositi decreti attuativi. Considerato che la memorizzazione e l'invio telematico rappresentano una modalità diversa di assolvimento della certificazione fiscale dei corrispettivi, è comprensibile che uno degli esoneri previsti riguardi proprio quelle operazioni per le quali la certificazione, in base all'art. 2 D.P.R. 696/1996, non deve essere effettuata; rientrano nell'ambito di tali operazioni anche le vendite per corrispondenza alle quali viene assimilato il commercio elettronico indiretto verso consumatori privati, noto anche con la sigla B2C. L'e-commerce indiretto è quella tipologia di attività di vendita on line in cui il contratto si perfeziona telematicamente, ma la consegna del bene avviene fisicamente attraverso un vettore o uno spedizioniere; infatti, avendo a oggetto la vendita di beni materiali, è impossibile (per lo meno con il livello della odierna...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.