La mancata apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità costituisce, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, una violazione di natura meramente formale, non equiparabile a un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’ente accertatore, né incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. Lo ha ribadito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria nella sentenza n. 1185/3/2023.
Nel caso esaminato una società compensava il credito Iva in assenza del visto di conformità (ex art. 10 D.L. 78/2009) sulla dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare l’Iva sul presupposto del presunto indebito utilizzo in compensazione. In sede di contenzioso, dopo un primo grado favorevole al contribuente, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello.
I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione di primo grado. In particolare, è stato constatato che alla violazione contestata alla società doveva attribuirsi una natura meramente formale, in quanto ciò che era in discussione non era l’esistenza del credito Iva (e quindi la sussistenza di un’ipotesi di omesso versamento), ma soltanto la mancata apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione. Di conseguenza, secondo il collegio giudicante, al caso in esame doveva applicarsi la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 8 D.Lgs. 471/1997 (prevista in misura variabile da 250 a 2.000 euro) e non quella prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 (pari al 30% dell’imposta).
La sentenza della Cgt Calabria conferma la tendenza giurisprudenziale espressa dalla Corte di Cassazione (si vedano le sentenze nn. 23352/2017, 5289/2020 e 14158/2018) in base al quale la mancata apposizione del visto di conformità è tale da configurare una violazione di natura meramente formale (non equiparabile a un omesso versamento), che non lede il diritto del contribuente di compensare il credito.
Nello specifico, secondo la Suprema Corte, per poter configurare una violazione meramente formale è necessaria la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero la violazione accertata:
Nel caso esaminato una società compensava il credito Iva in assenza del visto di conformità (ex art. 10 D.L. 78/2009) sulla dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate procedeva a recuperare l’Iva sul presupposto del presunto indebito utilizzo in compensazione. In sede di contenzioso, dopo un primo grado favorevole al contribuente, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello.
I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione di primo grado. In particolare, è stato constatato che alla violazione contestata alla società doveva attribuirsi una natura meramente formale, in quanto ciò che era in discussione non era l’esistenza del credito Iva (e quindi la sussistenza di un’ipotesi di omesso versamento), ma soltanto la mancata apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione. Di conseguenza, secondo il collegio giudicante, al caso in esame doveva applicarsi la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 8 D.Lgs. 471/1997 (prevista in misura variabile da 250 a 2.000 euro) e non quella prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 (pari al 30% dell’imposta).
La sentenza della Cgt Calabria conferma la tendenza giurisprudenziale espressa dalla Corte di Cassazione (si vedano le sentenze nn. 23352/2017, 5289/2020 e 14158/2018) in base al quale la mancata apposizione del visto di conformità è tale da configurare una violazione di natura meramente formale (non equiparabile a un omesso versamento), che non lede il diritto del contribuente di compensare il credito.
Nello specifico, secondo la Suprema Corte, per poter configurare una violazione meramente formale è necessaria la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero la violazione accertata:
- non deve comportare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
- non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
