La Suprema Corte, con ordinanza 30.06.2021, n. 18405, ha ribadito che tale atto ha natura di dichiarazione di scienza, quindi ritrattabile anche in sede giudiziaria e anche in favore del contribuente.
La dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui al contribuente è sempre consentito, in sede contenziosa, di provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente. Alla luce di tale principio, esposto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13378/2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni del contribuente. La C.T.R., all'opposto, riteneva infatti che l'omessa presentazione della dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla norma, precludesse al contribuente la possibilità di vedersi riconosciuto il proprio credito, erroneamente non riportato nella dichiarazione. La Suprema Corte conclude spiegando che spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare in giudizio il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria e dunque, nel caso specifico, l'effettività del credito vantato.
In primis, la Corte ha rilevato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13378/2016, “componendo un contrasto, hanno affermato che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, c. 8-bis, è esercitabile non oltre...