Coop e terzo settore 18 Novembre 2021

È fallibile per “lucro oggettivo” la cooperativa sociale Onlus

All'accertamento della natura commerciale dell'ente è competente l'autorità giudiziaria, mentre non hanno natura vincolante i pareri e gli atti del MISE.

È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545-terdecies e 2082 c.c. e 1, L.F., una cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la diversa previsione di legge di cui all'art. 2545-terdecies, c. 2 c.c. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal MISE nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge. Questo il tenore letterale delle motivazioni della sentenza n. 29245/2021 (depositata il 20.10.2021) con le quali la Cassazione ha respinto il ricorso della cooperativa sociale che sosteneva, invece, la “violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 195 L.F., 2545-terdecies c.c., 10 D.Lgs. 460/1997 e D.Lgs. 220/2002” da parte della Corte d'Appello, per aver ritenuto sottoponibili anche a fallimento, e non solo a liquidazione coatta amministrativa (nel caso di specie, avviata ma non conclusa) le cooperative sociali Onlus operanti nei settori dell'assistenza socio-assistenziale e sanitaria. Secondo la...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.