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IVA 21 Marzo 2026

E-fattura UE obbligatoria dal 2030, parte il cantiere italiano su ViDA

Con il D.D.L. di delegazione europea 2025 prende forma il recepimento della riforma che ridisegna fatturazione, controlli e adempimenti Iva nell'Unione.

L'e-fattura UE obbligatoria dal 1.07.2030 non è più una prospettiva lontana o, peggio, una formula buona per i convegni. Con il disegno di legge di delegazione europea 2025 (D.D.L. 1737), già passato alla Camera e ora all'esame del Senato, l'Italia comincia infatti a mettere mano al recepimento di un pacchetto europeo ampio, tecnico e per molti versi destinato a incidere in profondità sulle procedure quotidiane di imprese, intermediari e software house. Il cuore della riforma è il progetto VAT in the Digital Age (ViDA), tradotto nella direttiva (UE) 2025/516 e accompagnato dai regolamenti (UE) 2025/517 e 2025/518, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 25.03.2025. Il punto centrale è chiaro: per le operazioni B2B intra-UE, la fatturazione elettronica strutturata diventerà obbligatoria dal 1.07.2030, mentre i sistemi nazionali dovranno progressivamente convergere verso un impianto armonizzato entro il 1.01.2035.

Il primo asse riguarda la combinazione tra fatturazione elettronica transfrontaliera e Digital Reporting Requirements (DRR). Qui il legislatore europeo prova a superare una frammentazione che negli anni ha creato costi, duplicazioni e una quantità non banale di incertezze applicative. Dal 1.07.2030 i nuovi obblighi digitali di comunicazione in tempo quasi reale prenderanno il posto degli elenchi Intrastat con finalità fiscale, con un effetto che non va letto solo in chiave antievasione. C'è anche un obiettivo di standardizzazione e, quindi, di riduzione del costo amministrativo complessivo. Secondo le stime della Commissione Europea, richiamate nel dibattito su ViDA, i benefici nell'arco di 10 anni potrebbero collocarsi in una forbice compresa tra 172 e 214 miliardi di euro.

Il secondo pilastro tocca invece il terreno, delicatissimo, delle piattaforme digitali che intermediano affitti brevi e trasporto passeggeri. La logica europea parte da un rilievo pragmatico: quando il prestatore effettivo è un privato oppure opera in un regime che non comporta l'addebito dell'imposta, il risultato finale può alterare la concorrenza rispetto agli operatori Iva ordinari. Per questa ragione ViDA introduce il meccanismo del fornitore presunto. In concreto, sarà la piattaforma a essere considerata debitrice dell'Iva in luogo del fornitore sottostante. L'applicazione diventa obbligatoria dal 1.01.2030, ma gli Stati membri potranno anticiparla facoltativamente dal 1.07.2028.

Il terzo asse amplia invece la logica della registrazione unica Iva. Il modello è quello già sperimentato con l’One Stop Shop (OSS) e punta a estenderne l'utilizzo così da consentire ai soggetti che effettuano cessioni o prestazioni verso consumatori stabiliti in altri Paesi dell'Unione di gestire gli adempimenti tramite un solo portale elettronico e in un solo Stato membro. In teoria il beneficio è evidente: meno identificazioni Iva estere, meno oneri ripetitivi, minore dispersione amministrativa. Nella prassi, però, sarà necessario verificare come le singole estensioni verranno coordinate con le regole domestiche, perché la semplificazione promessa dal diritto unionale non sempre coincide con la semplificazione percepita dagli operatori.

Dentro il D.D.L. 1737, peraltro, non c'è solo ViDA. Il testo aggancia anche la direttiva (UE) 2025/1539, che interviene sulle piattaforme di e-commerce attive nelle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, rafforzando il meccanismo Import One Stop Shop (IOSS). Anche qui il baricentro si sposta sul fornitore, oppure sul fornitore presunto, che diventa debitore dell'Iva all'importazione. A questo si aggiunge la direttiva (UE) 2025/425, che introduce il certificato elettronico di esenzione Iva in sostituzione della tradizionale documentazione cartacea per determinate operazioni in ambito diplomatico e internazionale.
Sul piano della cooperazione amministrativa, poi, il D.D.L. richiama la direttiva (UE) 2025/872, modificativa della direttiva 2011/16/UE, con lo scambio automatico di informazioni sulle dichiarazioni riferite alla Global Minimum Tax del Pillar 2 OCSE, così da consentire il controllo dell'aliquota effettiva minima del 15% per i grandi gruppi multinazionali.
Infine, compare anche la direttiva (UE) 2025/50, destinata a rendere più rapide le procedure di esenzione o rimborso delle ritenute alla fonte su dividendi e interessi transfrontalieri.