L'obbligo di fatturazione elettronica, che scatta per la maggior parte delle casistiche a partire dal 2019, è anticipato per le cessioni in tax free shopping allo scorso 1.09. Ricordiamo che il meccanismo di tax free shopping è disciplinato dall'art. 38-quater D.P.R. 633/1972 e consiste nella possibilità di emettere fattura senza pagamento dell'imposta, per le cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti al di fuori della Comunità europea per importi superiori a 154,94 euro (IVA compresa). Il bene deve essere destinato all'uso personale o familiare dell'acquirente.
Il meccanismo opera in 2 modi alternativi, ossia è possibile per il cedente emettere fattura:
- non imponibile IVA ai sensi dell'art. 38-quater, c. 1 (recante anche gli estremi del passaporto dell'acquirente). In tal caso il bene deve obbligatoriamente essere trasportato fuori dalla Comunità entro il 3° mese successivo all'effettuazione dell'operazione e poi l'acquirente deve restituire al cedente la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita entro il 4°mese successivo all'effettuazione. Nel caso in cui il cessionario non restituisca la fattura vistata entro il 4° mese, il cedente entro un mese (perciò entro il 5° mese dall'effettuazione dell'operazione) deve regolarizzare l'operazione emettendo nota di variazione in aumento per l'IVA relativa;
- con IVA ai sensi...