Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'Iva indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e la reale operazione economica, ovvero se tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 11.09.2023, n. 426.
Nel caso esaminato un soggetto passivo (Alfa) stipulava un contratto di consulenza con una società (Beta), la quale, nel 2021, emetteva a tale titolo fatture per complessivi 762.579,89 euro (di cui 137.514,41 euro per Iva). Le fatture venivano immediatamente contestate dalla committente, la quale richiedeva l’emissione di apposite note di credito al prestatore (Alfa), che nel frattempo non aveva pagato l’importo addebitatole da Beta (e che, a sua volta, aveva ceduto il proprio credito a un terzo). Nel 2023 la controversia veniva definita in via transattiva con il versamento di un importo da Alfa a Beta (omnicomprensivo) pari a 70.000 euro. In questo contesto, è stato chiesto di chiarire la possibilità di detrarre l’intera Iva esposta da Beta nelle fatture originariamente emesse e contestate, alle quali non ha mai fatto seguito l’emissione di note di credito, ormai non più possibile stante il decorso del termine annuale previsto dall’art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972.
Con riferimento a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha osservato quanto segue:
Nel caso esaminato un soggetto passivo (Alfa) stipulava un contratto di consulenza con una società (Beta), la quale, nel 2021, emetteva a tale titolo fatture per complessivi 762.579,89 euro (di cui 137.514,41 euro per Iva). Le fatture venivano immediatamente contestate dalla committente, la quale richiedeva l’emissione di apposite note di credito al prestatore (Alfa), che nel frattempo non aveva pagato l’importo addebitatole da Beta (e che, a sua volta, aveva ceduto il proprio credito a un terzo). Nel 2023 la controversia veniva definita in via transattiva con il versamento di un importo da Alfa a Beta (omnicomprensivo) pari a 70.000 euro. In questo contesto, è stato chiesto di chiarire la possibilità di detrarre l’intera Iva esposta da Beta nelle fatture originariamente emesse e contestate, alle quali non ha mai fatto seguito l’emissione di note di credito, ormai non più possibile stante il decorso del termine annuale previsto dall’art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972.
Con riferimento a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha osservato quanto segue:
- (in linea generale) ai sensi dell’art. 168 della Direttiva 2006/112/Ce, il soggetto passivo può detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore l’Iva dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o saranno resi da un altro soggetto passivo. Da ciò deriva che il diritto alla detrazione spetta non soltanto con riferimento all’imposta versata, ma anche relativamente a quella dovuta, ovvero quella che deve essere ancora pagata (Corte di Giustizia 29.03.2012 causa C-414/10);
- il diritto alla detrazione non può essere esercitato con riferimento all’Iva indebitamente versata a monte. Pertanto, la detrazione non si estende all’imposta dovuta in quanto esposta nella fattura (Cass. n. 8589/2022).
Sulla base di questi principi, l’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che nel caso di specie:
- l’effettivo valore della prestazione di consulenza è quello stabilito in sede di stipula dell’accordo transattivo (e non, viceversa, quello risultante nelle fatture oggetto di contestazione);
- la fattispecie, essendo riconducibile a un sopravvenuto accordo fra le parti, non consente l’emissione di una nota di variazione (stante il decorso del termine annuale previsto dall’art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972);
- il mero possesso della fattura (emessa per un importo superiore al successivo accordo transattivo raggiunto) non legittima il diritto a detrazione dell'Iva in capo al committente, stante la mancata corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e la reale operazione economica (e nel caso in cui questa corrispondenza non sia stata ripristinata attraverso la procedura di variazione).
