Coop e terzo settore 03 Giugno 2020

È libera la fusione tra cooperative “imprese sociali”

Per l'operazione non è richiesta l'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs. 112/2017 necessaria solo quando siano coinvolte una o più imprese "sociali e basta".

La fusione tra cooperative sociali non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 12 D.Lgs. 3.07.2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Lo ha chiarito lo stesso il Ministero del Lavoro con la nota 8.05.2020, n. 4073, rispondendo all sollecito di 3 cooperative sociali in procinto di fondersi. Secondo il Ministero, le procedure di fusione che vedono coinvolte unicamente cooperative sociali non sono soggette all'autorizzazione preventiva (richiesta a pena di inefficacia) dell'atto di fusione per le imprese sociali ai sensi dell'art. 12, c. 4 D.Lgs. 112/2017, ancorchè tali cooperative rivestano, di diritto, la qualifica di impresa sociale. Ne consegue che tale autorizzazione deve essere sempre richiesta quando nel procedimento di fusione siano coinvolti soggetti che rivestono la qualifica di impresa sociale “tout court”. Per il Ministero, quindi, le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto ai sensi dell'art. 1, c. 4, D.Lgs. 112/2017, devono ritenersi non assoggettate al regime autorizzatorio e di conseguenza sottratte agli obblighi di notifica di cui al predetto art. 12. La ratio è da ricercare nella finalità che si prefigge il più volte citato art. 12 “Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio” che è quella di preservare anche negli enti...

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