E-mail pubblicitarie senza consenso, attenzione alle sanzioni!
Il Garante ribadisce, con un nuovo provvedimento sanzionatorio, che l’invio di e-mail pubblicitarie senza consenso è illecito. Punita una società con un’ammenda di 10.000 euro e obbligo di cancellazione del database.
Come spesso avviene, l’Autorità Garante si è attivata in seguito a una segnalazione ricevuta da parte di un interessato che, malgrado una richiesta di cancellazione presentata, ha continuato a ricevere comunicazioni promozionali da una società. Quest’ultima, come emerso nel corso dell’attività istruttoria, aveva reperito nominativi e indirizzi e-mail da diversi elenchi pubblici. Nell’attività promozionale svolta, la stessa aveva provveduto a inserire, in calce alle comunicazioni, un link per la disiscrizione, mai utilizzato dal reclamante; il quale ha preferito l’utilizzo della PEC.
In quest’ambito, si deve ricordare che l’attività promozionale svolta attraverso canali di comunicazione elettronica (quale è l’e-mail) soggiace alla speciale disciplina originata dalla direttiva 2002/58/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il Titolo X del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice). In particolare, si richiama quanto disposto dall’art. 130 del Codice, in base al quale l’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente, potendosi ammettere una deroga unicamente nel caso in cui l’indirizzo e-mail sia stato rilasciato dall’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi.
Mentre per quanto riguarda l’utilizzo di fonti pubbliche per...