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Consulenza aziendale, commerciale e marketing 04 Agosto 2026

È nulla la clausola che vieta all’assicurato di ammettere la colpa

In tema di assicurazione, è nulla la clausola delle condizioni generali di polizza che subordina l'operatività della garanzia al fatto che l'assicurato non ammetta, neppure quando effettivamente sussistente, la propria responsabilità.

Talvolta le compagnie di assicurazione prevedono, nelle condizioni generali di polizza, clausole particolari e a dir poco paradossali, che rafforzano a tal punto le garanzie in loro favore da far spesso toccare il fondo giuridico. Con la sentenza 21.07.2026, n. 23739 la Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che è nulla la clausola di polizza che subordina l’operatività della garanzia alla circostanza che l’assicurato non riconosca, neppure quando effettivamente sussistente, la propria responsabilità verso il terzo danneggiato. La Cassazione ha rilevato d’ufficio il contrasto della clausola con norme imperative e ne ha dichiarato la nullità. La decisione della Cassazione riafferma: 1. la tutela assicurativa non può dipendere da comportamenti contrari alla verità e alla buona fede; 2. l’assicurato deve collaborare con la compagnia, ma non può essere costretto a negare una responsabilità effettivamente esistente; 3. ogni clausola che imponga una simile condotta altera l’equilibrio contrattuale e deve considerarsi nulla. Le compagnie dovranno pertanto adeguare le condizioni di polizza ai principi di correttezza, lealtà e solidarietà. In particolare, una simile pattuizione altera il corretto equilibrio del rapporto contrattuale. L’assicurato viene posto di fronte a un’alternativa inaccettabile: negare una responsabilità realmente esistente, conservando il diritto all’indennizzo, oppure comportarsi in modo leale, rischiando di...

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