Il settore immobiliare, come tanti altri, ha patito i contraccolpi della crisi economica causata dal coronavirus. La perdita di valore ha indotto parecchie imprese di costruzione a rivedere al ribasso i prezzi degli immobili.
Il legislatore tributario nulla dispone in tema di rilevanza fiscale della svalutazione delle rimanenze di magazzino trattate a costi specifici, come nel caso degli immobili. Ciò in quanto nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, attraverso l’art. 92, c. 1, secondo periodo, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, è disciplinato unicamente il trattamento riservato alle rimanenze finali riferite a beni fungibili.
Il Tuir prevede infatti che “le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato” applicando i metodi convenzionali indicati dai successivi cc. 2, 3 e 4 dell’art. 92, cioè FIFO, Costo medio e LIFO a scatti annuale e relative varianti. Professionisti contabili e Agenzia delle Entrate propongono 2 diversi orientamenti.
La tesi dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti - Il mancato richiamo del valore minimo fiscale per i beni infungibili è stato interpretato dall’Associazione come implicito riconoscimento sul...