Com’è noto la società tra professionisti (“STP”) rappresenta una forma di attività d’impresa costituita tra soggetti che appartengono ad attività professionali protette (o che sono iscritti ad albi professionali) ed è disciplinata dall’art. 10 L. 183/2011 (attuata con il successivo D.M. 34/2013).
Nel silenzio della legge, la prassi professionale (Pronto Ordini CNDCEC 12.11.2019, n. 156) ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità contrattuale delle STP per l’eventuale inadempimento del socio professionista incaricato. In questo caso, il soggetto su cui ricade la responsabilità per l’inadempimento dell’incarico (ovvero la STP) è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura degli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale (ex art. 10, c. 4, lett. c-bis) L. 183/2011). A quest’ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 22 D.M. 31.05.1999, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i professionisti e i certificatori sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro.
Nella risposta all’interpello 1.06.2023 n. 335, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le modalità cui le STP possono decidere di adempiere agli obblighi assicurativi a loro carico. In particolare, in questa sede, è stato affermato che:
Nel silenzio della legge, la prassi professionale (Pronto Ordini CNDCEC 12.11.2019, n. 156) ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità contrattuale delle STP per l’eventuale inadempimento del socio professionista incaricato. In questo caso, il soggetto su cui ricade la responsabilità per l’inadempimento dell’incarico (ovvero la STP) è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura degli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale (ex art. 10, c. 4, lett. c-bis) L. 183/2011). A quest’ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 22 D.M. 31.05.1999, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i professionisti e i certificatori sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro.
Nella risposta all’interpello 1.06.2023 n. 335, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le modalità cui le STP possono decidere di adempiere agli obblighi assicurativi a loro carico. In particolare, in questa sede, è stato affermato che:
- è ammissibile che la STP stipuli, in qualità di contraente, polizze assicurative a favore dei singoli soci anche nel caso in cui quest’ultimi dovessero provvedere a trasmettere direttamente le dichiarazioni attraverso la propria abilitazione Entratel (ciò in quanto l’art. 22 D.M. 164/1999 non dispone un espresso divieto al fatto che la polizza assicurativa sia stipulata da un soggetto terzo a favore del professionista assicurato). A tal fine:
- con la polizza deve essere garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero deve essere previsto un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro;
- tutti i soci assicurati devono essere stati abilitati dall’Agenzia delle Entrate a rilasciare il visto di conformità, secondo la procedura prevista dall’art. 21 D.M. 164/1999;
- nella polizza deve essere indicato il socio/soci della STP a favore del/dei quale/i la stessa è contratta;
- all'atto della stipula della polizza occorre tenere in debita considerazione l'attività effettivamente svolta da ogni singolo socio assicurato e il numero complessivo dei clienti fruitori del visto di conformità, adeguando la stessa nel caso in cui vi sia, nel corso tempo, un incremento dei clienti medesimi;
- viceversa, non rileva la circostanza che il socio utilizzi o meno l'abilitazione Entratel della STP per l'invio della dichiarazione dal medesimo vistata.
Alla data di scadenza, la polizza assicurativa deve essere rinnovata al fine di garantirne la continuità: i professionisti sono pertanto tenuti a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.
