Fattura elettronica obbligatoria a partire da luglio per i minimi con almeno 25.000 euro di compensi o ricavi. Moratoria per il primo trimestre in caso di fatturazione entro un mese dall’operazione. È l’effetto del decreto PNRR 2.
È ormai imminente l’estensione della fatturazione elettronica anche ai soggetti forfetari.
Per meglio capire la questione, occorre ricordare che la fatturazione elettronica adottata dall’Italia introduce obblighi in capo agli operatori che non sono in linea con le previsioni della direttiva Iva UE (sebbene anche l’Europa stia studiando un sistema di fatturazione elettronica). Per tale ragione, l’Italia ha ottenuto nel 2018 una speciale deroga alla Direttiva, art. 218 (che consente la libertà di forma nell’emissione delle fatture) e 232 (che subordina l’emissione delle fatture elettroniche all’accordo con il destinatario) fino al 31.12.2021 allo scopo di contrastare le frodi. La deroga concessa all’Italia non dimenticava il principio di proporzionalità e, pertanto, salvaguardava il diritto delle piccole imprese in franchigia (i forfetari) di continuare a emettere fatture tradizionali, al fine di evitare loro maggiori oneri amministrativi.
Per tale ragione i forfetari possono, tuttora, emettere fatture cartacee e possono, volontariamente, emettere fatture tramite SdI. L’esonero, nei rapporti tra privati, è disposto dall’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015, ma non vale nei rapporti con la PA. Il fortetario può aderire alla fatturazione elettronica per sua scelta e per godere della riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 1, c. 74 L. 190/2014.
Il PNRR prevede un...