Altre imposte indirette e altri tributi
15 Febbraio 2024
Eccedenza di versamento in acconto da chiedere a rimborso
In risposta all’interpello recentemente presentato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso dell’eccedenza di versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva.
Nello specifico, l’istante, Istituto bancario, avendo acquistato la quasi totalità delle attività e delle passività aziendali di una società in liquidazione coatta amministrativa, ha anche acquisito un credito riveniente da versamenti di acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’art. 2, c. 5 D.L. 133/2013.
Nell’interpello, l’istante spiega che la società ha interrotto l’operatività in relazione all’offerta di investimenti in regime fiscale di risparmio amministrato e, pertanto, non sono più presenti clienti che hanno esercitato la suddetta opzione. A seguito del suo acquisto, l’istante, specificando di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell’imposta sostitutiva, ritiene applicabile l’art. 6, c. 11 D.Lgs. 461/1997, in materia di imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato, a mente del quale “Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.
Il D.L. 133/2013 stabilisce, infatti, che il recupero dell’acconto, mediante i versamenti successivi dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato, va valutato in un’ottica di...