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Imposte e tasse 09 Novembre 2023

Ecco le novità sulla residenza fiscale delle società

Con la riforma fiscale, la residenza delle società passa dai criteri alternativi di sede legale, dell’amministrazione e dell’oggetto principale a quelli di sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.

La L. 9.08.2023, n. 111 attribuisce al Governo la delega a riformare svariati aspetti del diritto tributario entro 24 mesi. In tempi più che rapidi, il 16.10.2023 il Consiglio dei ministri ha approvato, per ora in via preliminare, le prime bozze dei decreti legislativi. Uno di essi è interamente dedicato alle nuove disposizioni in materia di fiscalità internazionale. Nozione fondamentale e basilare del nostro diritto tributario è quello di residenza fiscale, non solo delle persone fisiche, ma anche di quelle giuridiche. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza, anche politica, che oscilla dalla prevalenza al luogo della strategia pensata a quello della strategia realizzata. A questo proposito, la bozza di decreto interviene sull’art. 73 del Tuir, in materia di residenza fiscale dei soggetti Ires. Attualmente la residenza delle società e degli enti è individuata in Italia quando qui è situata alternativamente: la sede legale; la sede dell’amministrazione; l’oggetto principale. Nei rapporti internazionali le Convenzioni risolvono i conflitti dando rilievo alla sede di direzione effettiva, senza peraltro specificare cosa si intenda (il commentario elenca alcuni criteri senza ordine gerarchico, tra cui il luogo ove si riunisce il CdA, la sede dei dirigenti senior, la sede della gestione day to day, il luogo della sede centrale o della sede legale e, perfino, il luogo in cui sono...

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