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Imposte e tasse 02 Maggio 2022

Ecobonus, doppio controllo sulle spese per gli interventi

L’ENEA ha pubblicato alcune risposte a domande sul tema confermando, tra l’altro, che i professionisti tecnici devono tenere conto dei valori massimi indicati nel recente D.M. Transizione Ecologica e di quelli indicati nei vari prezzari.

Con una prima risposta (FAQ n. 1), il Ministero della Transizione Ecologica ha precisato che, nell’ambito dell’ecobonus, in ossequio ai contenuti del noto allegato “A” (punti 13.1 e 13.2) al D.M. 6.08.2020, per gli interventi in edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile deve essere determinato sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento, di cui al citato allegato.
Come indicato nell’art. 2 del decreto sui costi massimi, nonché dall’art. 3 e dalla tabella dell’allegato “A”, i costi esposti sono riferibili all’insieme dei beni che partecipano alla realizzazione delle tipologie di intervento indicati nella tabella (FAQ n. 2) mentre, ai fini dell’ammontare massimo delle spese professionali, l’ENEA rinvia ai massimali indicati dal Ministero della Giustizia del 17.06.2016 (FAQ n. 3).
Per quest’ultima tipologia di spesa, infatti, ai fini del calcolo dell’Iva l’ENEA rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle Entrate poiché, come detto, le spese professionali sono verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della Giustizia citato, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, c. 8 D.Lgs. 50/2016; i costi delle opere relative all’installazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’art. 3, c. 4, del D.M. Costi massimi.

Con una successiva risposta (FAQ n. 4) è stato precisato che, in assenza di una voce di costo pertinente agli interventi effettuati nei vari prezzari utilizzabili, risulta possibile procedere con una determinazione analitica (“nuovo prezzo”), secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione del prezzo stesso, fornendo “una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020” (decreto “Asseverazioni”).

È stato ulteriormente precisato (FAQ n. 5) che il primo controllo deve essere eseguito facendo riferimento ai prezzari individuati dal decreto “Requisiti” ovvero a quelli di cui all’art. 3, c. 4, del decreto “Costi massimi” o sui prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o sui listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o sui prezzari DEI.
Il secondo controllo, invece, deve essere eseguito facendo riferimento ai valori massimi dei beni di cui all’allegato “A” del D.M. Transizione Ecologica del 14.02.2022, cui vanno aggiunti i costi massimi specifici relativi alle prestazioni professionali, alle opere relative alla installazione dei beni e relative alla manodopera per la messa in opera dei beni, giacché dette voci di spesa non sono incluse nei valori massimi, di cui al citato allegato “A”.

Nell’ambito degli interventi di efficientamento, per i quali non risulta necessaria l’attestazione di congruità delle spese, ricordando che è consentito sostituire l’attestazione dei requisiti tecnici degli interventi con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore dei beni, il Dicastero, nella risposta alla specifica domanda (FAQ n. 6), ha confermato che l’attestazione del tecnico abilitato sulla congruità delle spese, relative a interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus, non è richiesta nei casi in cui le spese non accedono all’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, o che, pur potendovi accedere, risultano di entità inferiore a 10.000 euro o, a prescindere da qualsiasi valore, si riferiscono a interventi in regime di edilizia libera.
Pertanto, in tal caso, per gli interventi di efficienza energetica più piccoli, la nomina di un tecnico abilitato per l’attestazione di congruità delle spese è dovuta solo se obbligatoria ai sensi dell’art. 121, c. 1-ter D.L. 34/2020, pur rendendosi necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento e la detta verifica, prevista soltanto per gli interventi di efficientamento, per cui non è necessaria l’attestazione, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile, in aggiunta a tutti gli altri costi (Iva, prestazioni professionali e quant’altro).