La resa forfetaria al 95% degli editori, prevista dal D.L. 73/2021, si applica per tutto l’anno, anche se il decreto è entrato in vigore in corso d’anno.
La risposta all’interpello n. 207/2022, in prossimità della scadenza della dichiarazione Iva relativa al 2021, risolve un punto oscuro della normativa emergenziale che riguarda prevalentemente gli editori.
Come è noto, ai fini Iva, gli editori usano ampiamente lo speciale metodo monofase con resa forfettaria previsto dall’art. 74 D.P.R. 633/1972. Tale metodo consente di determinare la base imponibile Iva moltiplicando il prezzo di vendita del prodotto cartaceo per il numero delle copie consegnate o spedite diminuito di una certa percentuale. Tale percentuale è fissata in via ordinaria al 70% per i libri e all’80% per giornali quotidiani e periodici.
Al fine di sostenere gli editori e la filiera, che hanno sempre lavorato durante la pandemia, l’art. 187 D.L. 34/2020 ha innalzato, per il solo 2020, la forfettizzazione della resa per giornali e periodici al 95%. Tale misura è stata riproposta dall’art. 67 D.L. 73/2021 per il 2021. Tuttavia, la normativa entrata in vigore in corso d’anno non ha disciplinato l’ambito temporale, ossia se la maggiore resa si applichi anche per la frazione d’anno precedente l’entrata in vigore del rispettivo provvedimento.
A tal proposito, bisogna, anzitutto, specificare che la domanda del contribuente riguarda solo il 2021. Il contribuente rileva, infatti, che la regola del D.L. 73/2021 si dovrebbe applicare in continuità con la precedente normativa al...