Altre imposte indirette e altri tributi
08 Giugno 2026
Effetti a cascata della proroga versamenti 2026
Sebbene l'art. 6 D.L. 89/2026 faccia riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, il differimento si riflette anche sugli altri versamenti collegati alle dichiarazioni e alle scadenze del saldo/primo acconto delle imposte.
L'art. 6 D.L. 89/2026, recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali”, ha differito i termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva per i soggetti ISA che presentano cause di esclusione dagli stessi, i soggetti che adottano il regime di vantaggio, i forfetari e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli ISA. La scadenza del 30.06.2026 è posticipata al 20.07.2026, senza maggiorazioni. Sarà possibile effettuare i versamenti anche entro il 20.08.2026 maggiorando l'importo dovuto dello 0,80%.Sebbene l'art. 6 D.L. 89/2026 faccia riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, la proroga produce effetti anche sul diritto annuale camerale, in quanto il termine di pagamento di tale tributo è agganciato a quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Diverse Camere di Commercio hanno già confermato espressamente l'estensione della proroga al diritto annuale 2026 per i soggetti interessati dal differimento. In particolare, per i contribuenti ISA, i soggetti esclusi dagli ISA, i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soci/associati di soggetti “trasparenti” rientranti nell'ambito applicativo della norma, il diritto annuale può essere versato entro il 20.07.2026 senza maggiorazioni, oppure entro il...