Effetti dell’errata applicazione del regime forfetario
Regime forfetario indebitamento utilizzato: l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti sanzionatori ai fini Iva e delle imposte dirette, precisando che, quanto al sostituto d’imposta, la “buonafede” evita qualsiasi conseguenza.
Il caso esaminato riguarda la ricezione di fatture emesse da un collaboratore che, avendo dichiarato, nel 2021 e nel 2022, di avvalersi del regime forfetario, ha emesso i documenti relativi alle prestazioni dal 2021 a ottobre 2022 senza esposizione dell’Iva e della ritenuta d’acconto. A novembre 2022 il collaboratore ha comunicato che, per la perdita del requisito reddituale (superamento di 65.000 euro annui di compensi), non poteva fruire del regime forfetario a partire dall'anno d'imposta 2021. Conseguentemente, lo stesso ha emesso:
per i compensi fatturati nel 2021 e corrisposti nel medesimo anno, una nota di variazione in aumento per l’Iva nel 2022;
per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, note di credito a storno delle suddette fatture in regime forfetario, riemettendo fatture in regime ordinario (con esposizione di Iva e ritenuta d’acconto).
Il dubbio riguardava le possibili conseguenze a carico dell’istante che, nella sua funzione di sostituto d'imposta, si chiedeva quale comportamento adottare in relazione alle ritenute d'acconto non operate sui compensi corrisposti dal 1.01.2021 fino al 31.10.2022.
Ciò premesso, richiamate le disposizioni normative così come evolutesi nel tempo, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 8.03.2023, n. 245, ricorda che con gli interpelli nn. 499 e 500 del 26.11.2019 è stato chiarito che è...