L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 12.02.2019, n. 6, ha precisato che la possibilità di cumulare la spendibilità dei buoni pasto fino a 8 non incide sul trattamento fiscale, in quanto il datore di lavoro dovrà verificare i limiti di esenzione giornalieri (5,29 euro e 7 euro) rispetto al valore nominale dei buoni erogati.
La disciplina fiscale delle somministrazioni di vitto del lavoratore dipendente è regolamentata dall'art. 51, c. 2, lett. c) D.P.R. 917/1986: non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
La disposizione è volta ad agevolare dal punto di vista contributivo e fiscale:
a. somministrazioni di vitto del datore di lavoro: senza limite;
b. somministrazioni di vitto in mense organizzate dal datore di lavoro: senza limite;
c. somministrazioni di vitto in mense organizzate da terzi: senza limite;
d. buoni pasto: nel limite di 5,29 euro al giorno (cartacei) e 7 euro al giorno (elettronici);
e. indennità sostitutive: nel limite di euro 5,29 al giorno se corrisposte...