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Revisione 17 Aprile 2020

Effetto coronavirus sulla valutazione della continuità aziendale

Nell'approvazione dei bilanci sia gli amministratori che i revisori dovranno fare riferimento alla presenza di tale requisito basandosi sul recente passato anziché sul prossimo futuro.

L'art. 7 del Decreto Liquidità (D.L. 8.04.2020, n. 23) consentirà agli amministratori, revisori legali e sindaci di esprimere con maggior tranquillità il giudizio sulla continuità aziendale, ossia sulla capacità di continuare a operare come un soggetto in funzionamento. La disposizione in commento prevede infatti che, per sterilizzare gli effetti delle misure di contenimento del coronavirus sulle valutazioni di bilancio, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità dell'attività potrà essere operata se tale requisito risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020.
Questa possibilità viene ovviamente garantita anche se la società revisionata ha optato per l'approvazione del bilancio 2019 entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in base alle previsioni dell'art. 106, D.L. 18/2020.
La disposizione in commento è senza dubbio di notevole importanza. Senza tale intervento, molte imprese si sarebbero trovate costrette a redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020, secondo criteri deformati e senza la possibilità di adottare il postulato della continuità aziendale, con gravi ricadute sulle valutazioni di bilancio.
La neutralizzazione degli effetti derivanti dall'attuale situazione sui conti aziendali permette dunque una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che, prima della crisi, presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020.
Restano fuori dal perimetro tutte quelle realtà aziendali che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano già in una situazione di perdita di continuità. Pertanto, se i bilanci chiusi prima dell'avvento delle misure restrittive contenevano dubbi, o addirittura certezze, in ordine alla perdita di continuità aziendale del soggetto revisionato, allora per i revisori non vi saranno particolari problemi nell'esprimere un giudizio in merito.
Qualora invece le difficoltà dovessero essere imputabili solo alle conseguenze delle misure restrittive per il contenimento del Covid-19, allora i revisori potranno basare il loro giudizio in ordine alla continuità aziendale facendo unicamente riferimento all'ultimo bilancio approvato prima del 23.02.2020.
Alla luce delle considerazioni esposte, per effetto dell'emergenza in atto anche la valutazione circa la prospettiva di continuità aziendale della società non verrà adottata sulla base della prevedibile evoluzione futura, ma guardando a ritroso.
Gli amministratori, i revisori e il collegio sindacale esprimeranno dunque un giudizio basandosi non sull'arco temporale dei 12 mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, bensì sui dati emergenti dall'ultimo esercizio chiuso dalla società prima dell'emergenza da Covid-19.