IVA 30 Dicembre 2024

Emendabilità della dichiarazione e alternativo diritto al rimborso

La Cassazione (ord. 19.12.2024, n. 33373) si è pronunciata sull’alternatività tra il diritto della detrazione ed il rimborso dell’Iva, sui termini di presentazione della dichiarazione integrativa e sulla ritrattabilità dell’opzione manifestata in dichiarazione.

In ordine ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa il giudice di Cassazione ha sottolineato come sia pacifico il principio di emendabilità della dichiarazione erronea che abbia comportato per il contribuente oneri diversi e più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a suo carico. Essa però riguarda la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e, quindi, idonee a pregiudicare il dichiarante. L'istanza di rimborso non è preclusa dall'omessa presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998, non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza di rimborso, operando la prima nell'ambito dell'accertamento del debito tributario e la seconda nell'ambito del procedimento della riscossione.I due istituti (dichiarazione integrativa e istanza di rimborso) supportano scelte diverse del contribuente. Nel caso di opzione per la dichiarazione integrativa, essa, fondendosi con quella originaria, la emenda secondo il sopravvenuto giudizio di diritto e scrutinio di merito del contribuente e si assoggetta agli ordinari poteri di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria che, nel caso non la condivida, procederà con gli istituzionali poteri di rettifica e sanzionatori. Nel caso dell’istanza di rimborso si viene invece ad innescare una diretta dialettica di valutazione con l’Ufficio che, fermo...

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