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Revisione 22 Aprile 2020

Emergenza coronavirus e implicazioni per la revisione legale

Essendo l'epidemia un evento intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la data di rilascio del documento, sarà necessario verificare che sia data adeguata informativa nella nota integrativa.

L'emergenza Covid-19 e gli obblighi di distanziamento sociale rappresentano una sfida per il mondo professionale, in particolare modo per l'attività di revisione che si fonda in genere sull'interazione diretta e su incontri de visu che devono avvenire secondo scadenze precise. A tal fine occorre analizzare alcuni aspetti del processo di revisione che riguardano il modo di condurre i lavori in presenza di questa nuova situazione.
Una prima considerazione riguarda gli elementi probativi della revisione, sui quali si fonda il rilascio del giudizio sul bilancio. Tali elementi devono in ogni caso possedere i requisiti di sufficienza e appropriatezza. Pertanto, la qualità e la quantità di tali elementi non può essere in alcun modo compromessa a causa dell'interruzione dell'attività durante la pandemia. Continuano a essere valevoli e applicabili, di conseguenza, le regole per la raccolta di tutti gli elementi probativi prima del rilascio della relazione. In secondo luogo, durante la fase di valutazione del rischio, in sede di stima del rischio intrinseco, sarà necessario considerare l'impatto del Covid-19 sull'attività dell'impresa cliente. Alcuni rischi non considerati significativi nel periodo precedente, potrebbero esserlo nel periodo in corso, con effetti a livello di bilancio sulle svalutazioni e sulle stime e congetture su cui il bilancio si fonda.
Con specifico riferimento all'informativa di bilancio, il manifestarsi del Covid-19 integra a tutti gli effetti un esempio di evento successivo rispetto alla data di chiusura dell'esercizio. In materia si applica l'OIC 29, secondo cui gli eventi successivi risultano classificabili in 3 categorie: 1) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio; 2) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio; 3) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Per quanto riguarda l'attività di revisione e l'impatto dell'emergenza sul rilascio del giudizio sul bilancio, bisogna fare richiamo all'ISA Italia 560, rubricato agli eventi successivi, il quale va letto congiuntamente all'OIC 29. Nello specifico, il principio di revisione 560 suddivide gli eventi successivi in 3 categorie, con l'obiettivo di evidenziare gli effetti sulla relazione di revisione a fronte della loro verificazione. Gli eventi successivi sono suddivisi in: a) eventi che sono intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione; b) eventi di cui il revisore viene a conoscenza dopo l'emissione del giudizio ma prima dell'approvazione del bilancio; c) eventi di cui il revisore viene a conoscenza dopo l'approvazione del bilancio.
È evidente che in questo caso si è in presenza della ipotesi sub a), ossia di eventi che sono intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data di rilascio della relazione di revisione. Sulle modalità di comportamento del revisore rispetto a questa circostanza e gli effetti sulla relazione di revisione, il principio 560 stabilisce che il revisore debba effettuare procedure di revisione idonee ad acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti in merito agli eventi successivi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data di emissione della relazione e verificare che di questi eventi sia data adeguata informativa all'interno del bilancio.
Il revisore dovrà verificare, quindi, che all'interno della nota integrativa sia data adeguata evidenza degli eventi successivi connessi all'emergenza Covid-19 e che all'interno della relazione sulla gestione vengano esposti i rischi a cui l'azienda risulta sottoposta.