Dopo il periodo semestrale di rodaggio, a partire dal 1.07.2019 entrano in vigore le definitive regole sui termini di emissione e annotazione della fattura elettronica nei registri contabili, aggiornate dalla L. 28.06.2019 n. 58. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha fornito chiarimenti al riguardo, di seguito riassunti.
Termini di emissione della fattura elettronica
Premesso che la fattura elettronica si considera esistente alla data della sua trasmissione al SdI, salvo suo scarto, i termini per l'emissione decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione (disciplinata dall'art. 6 D.P.R. 633/1972) e sono diversi in relazione alla fattura immediata e a quella differita. Salvo i più ampi termini di emissione stabiliti da disposizioni speciali, cui rimandiamo, abbiamo la seguente casistica generale.
Fattura immediata - Va emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per cui non è più necessaria la contestualità (ossia l'emissione entro le ore 24 del medesimo giorno). Tuttavia, se tale contestualità manca, occorre darne specifica evidenza; l'art. 21 D.P.R. 633/1972 prevede infatti che nella fattura sia indicata la data in cui è effettuata l'operazione, se diversa dalla data di emissione del documento. Ad esempio, una fattura inviata allo SdI il 2.07.2019 relativa a una cessione di beni avvenuta il 27.06.2019 deve essere datata...