A partire dal 2019, per le operazioni effettuate tra soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, la fattura cartacea o digitale non ha più alcun valore fiscale se il cedente o prestatore è obbligato all'emissione della fattura elettronica.
L'emittente deve accertare che, entro i termini previsti, la fattura elettronica sia stata trasmessa telematicamente al Sistema di Interscambio e che quest'ultimo l'abbia poi accettata; sarà pertanto necessario inviare nuovamente le fatture scartate dal Sistema di Interscambio.
Tuttavia, fino al 30.06.2019 (30.09.2019 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile), non si applicano le sanzioni previste per la tardiva emissione della fattura elettronica, purché l'emissione avvenga entro il termine di esecuzione della liquidazione periodica IVA del contribuente relativo al momento di effettuazione dell'operazione. Esempio: per un contribuente con liquidazione IVA trimestrale, la fattura elettronica relativa a una operazione eseguita il 5.02.2019 va emessa entro il 16.05.2019.
Il destinatario della fattura elettronica, al fine della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA, deve riscontrare il ricevimento della fattura elettronica del suo fornitore.
Per quel che riguarda le fatture differite, occorre verificare sulla base dei D.D.T. ricevuti che la relativa fattura elettronica sia stata recapitata e quindi emessa.
Più complicato può...