L’Iva per la spesa di energia elettrica in condominio è di nuovo permessa con la riduzione al 10%, solo per i condomini ad uso esclusivamente residenziale. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la risposta 3.03.2021, n. 142, da cui si evincono una serie di elementi.
La spesa per energia elettrica sconta l’Iva al 10%, a condizione che eventuali negozi o uffici ubicati all’interno delle mura dell’edificio, siano completamente indipendenti. L’indipendenza deve riguardare gli accessi, i servizi (es. riscaldamento) e le utenze (es. energia elettrica). Ne consegue che devono godere di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, ossia esclusi dai riparti delle spese condominiali.
Normativa in vigore: energia elettrica condominio 10% - Per ciò che riguarda la normativa in vigore, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il condominio rappresenti una forma di comunione che si costituisce ipso iure et facto sulle parti comuni dell’edificio. Pertanto, coesiste la proprietà individuale di ogni singolo condomino, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.).
Inoltre, si manifesta una comproprietà sui beni comuni dell’immobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono alcuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente strumentali...