Con l'art. 1, cc. 1122 e 1123 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) il legislatore fiscale ha previsto un'ulteriore proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, con la conseguenza che per tali beni, posseduti alla data del 1.01.2020, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono rideterminare il costo o il valore di acquisto dei terreni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67, lett. a) e b) D.P.R. 917/1986.
L'opportunità, quindi, è destinata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi (art. 67 D.P.R. 917/1986) e, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 12/E/2002, par. 1), sono interessati dalla disposizione agevolativa i seguenti soggetti: le persone fisiche per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa, le società semplici e i soggetti a esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa, nonché i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni non riferibili a stabili organizzazioni.
Per avvalersi della rivalutazione per il 2021, occorre possedere il terreno alla...