Ennesimi chiarimenti sul 110%: l'ora del condominio
La risoluzione 28.09.2020, n. 60/E (14 pagine) dedicata ai lavori su parti comuni di edifici: limiti di spesa e computo, interventi ammessi, adempimenti del singolo condomino, fotovoltaico, ecc.
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In materia di superbonus 110% si segnala l'ennesimo documento di prassi (risoluzione 28.09.2020, n. 60/E, dell'Agenzia delle Entrate) dedicato questa volta ai lavori condominiali.
Limiti di spesa: computo - Il limite di spesa si calcola sommando i limiti dei singoli interventi:
nei lavori realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio, si calcola prima un plafond complessivo, relativo all’intero edificio;
ogni singolo condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili: così facendo potrà scontare una detrazione anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Singole unità - Per interventi trainati volti al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di 2 unità immobiliari.
Condominio - In relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, è possibile fruire del 110% indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio; le parti comuni non si calcolano nel limite delle 2 unità.
Fotovoltaico - Il limite di...