Associazioni sportive dilettantistiche e sport 15 Gennaio 2025

Ente associativo che devia dal coordinamento legale, le conseguenze

Nel caso di sussistenza di alcuni indicatori patologici l’ente di tipo associativo deve essere inteso alla stregua di uno schermo interposto che dissimula l’esistenza di una ditta individuale (Cass., ord. 2.01.2024, n. 8).

Costituisce principio di diritto consolidato per la Corte di Cassazione che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dagli artt. 148 del Tuir e 4 D.P.R. 633/1972, a condizione non solo dell'inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole di governo democratico dell’ente, ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole medesime (in tal senso già Cass. 30.05.2012, n. 8623).Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio sempre la Corte di Cassazione ha precisato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. L’art. 148, c. 1 del Tuir, che connota le attività a favore degli associati come non commerciali e le quote associative escluse dal reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale dell’Ires, la quale si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne discende per il giudice di Cassazione che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.Nella sentenza impugnata, la C.T.R., in ossequio a tali principi e con una motivazione ritenuta dal giudice di Cassazione...

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