Coop e terzo settore 18 Gennaio 2021

L'ente filantropico nella riforma del Terzo settore

La normativa ha il pregio di recepire sia l'attività intesa come beneficenza "tradizionale", sia quella “moderna” che opera attraverso modalità diverse e innovative.

Gli enti filantropici costituiscono una tipologia specifica di ETS, disciplinata nel Capo III del Titolo V del CTS agli artt. 37, 38, 39. Sono dunque ETS “tipici”, iscritti in un'apposita sezione del RUNTS (Sez. c), art. 46 del CTS). Le norme sopra richiamate non sono le uniche: dobbiamo considerare le disposizioni generali del CTS e in particolare, nel caso di associazioni riconosciute e fondazioni, quelle in materia di governance di cui agli artt. 20-31 del CTS, “ove non derogate, ed in quanto compatibili” con le norme particolari, citate sopra. Infine, come per tutti gli ETS, vale il richiamo alle norme del Codice Civile “in quanto compatibili”. È bene anche precisare che gli enti filantropici sono solo una particolare tipologia di ETS. Ciò non toglie che fondazioni che svolgono attività di beneficenza possano rientrare nella sezione g) "Altri enti del Terzo settore" del CTS o, addirittura, decidere di non aderire alla riforma (ad esempio, per i vincoli posti agli ETS), oppure esserne esclusi in base alla legge (vedi art. 3, c. 3 del CTS), come avviene per le fondazioni di origine bancaria di cui al D.Lgs. 153/1999. Queste potrebbero rappresentare gli enti filantropici più importanti, viste le risorse a loro disposizione. Va subito precisato che agli enti filantropici non solo si applicano tutti i vantaggi degli altri ETS, ma che, nello stesso tempo, sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti da...

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