Coop e terzo settore 14 Marzo 2022

Ente religioso e ramo di Terzo Settore “ridotto”: quali opportunità?

L’operatività della Riforma è subordinata all’attivazione del RUNTS (avvenuta) e alla autorizzazione della Commissione Europea (non ancora pervenuta). Per l’ente religioso potrebbe essere una scelta opportuna costituire un nuovo ramo ETS.

Poiché il RUNTS è ormai attivato, ed è possibile iscrivere nuovi rami di Terzo Settore (c. 6, art. unico, Decreto 561/2021), gli enti ecclesiastici possono già costituire e iscrivere nel RUNTS un ramo di Terzo Settore per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, anche se a tali attività il regime fiscale proprio della Riforma sarà applicato solo “a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, c. 10” (art. 104, c. 2). Dunque, almeno fino al 1.01.2023 (nell’ipotesi che l’autorizzazione della Commissione europea arrivi entro il 31.12.2022) tutte le attività di un ente ecclesiastico inserite nel ramo di Terzo Settore continueranno ad osservare la fiscalità comune, cioè il Capo III del Titolo II del Tuir: “Enti non commerciali residenti”. Ciò significa che le attività economiche (con corrispettivi) organizzate saranno qualificate “commerciali” ai sensi dell'art. 55 e seguenti del Tuir e non applicando i criteri dell’art. 79 del Codice. In secondo luogo, le liberalità erogate dai benefattori saranno agevolate non ai sensi dell’art. 83 del Codice ma secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 100 del Tuir. Infine, il regime forfettario applicabile alle attività d’impresa è quello disciplinato...

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